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Consulta delle Aggregazioni laicali - Arcidiocesi di Monreale

 

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Statuto della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

 

Art. 1

La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali è un organismo che riunisce i rappresentanti delle varie forme di apostolato associato esistenti e operanti nell'arcidiocesi nell'intento di aiutare l'arcivescovo nel renderle tutte corresponsabilmente partecipi della missione evangelizzatrice della Chiesa locale, coordinandone opportunamente le iniziative e promovendo attivamente il loro incontro e la loro reciproca stima e amicizia. La Consulta si propone, dunque, da un lato, di promuovere la collaborazione delle aggregazioni aderenti, in comunione con l'arcivescovo e ciascuna nel suo modo proprio, con gli indirizzi e la programmazione pastorale della Chiesa diocesana e, dall' altro, di sostenere l'identità ecclesiale e favorire una crescente maturità laicale di ciascuna delle stesse aggregazioni aderenti.

Art. 2

Della consulta hanno diritto a fare parte tutte le aggregazioni laicali che sono presenti e operanti nella Chiesa diocesana e che, indipendentemente dal numero degli aderenti o dalla consistenza delle loro iniziative, risultano riconosciute o erette o comunque accolte dall'arcivescovo in quanto rispondenti ai requisiti di ecclesialità indicati da Giovanni Paolo II nell'enciclica Christifideles laici e ripresi nella nota pastorale dell'episcopato italiano Le aggregazioni laicali nella Chiesa.

Art. 3

Per far parte della Consulta, ogni aggregazione laicale presenta richiesta scritta all'arcivescovo. Fanno parte di diritto, a motivo del loro particolare legame con la Chiesa diocesana, e, quindi, senza bisogno di loro richiesta, l'Azione Cattolica diocesana e la Federazione diocesana delle confraternite.

Art. 4

Organi della Consulta sono l'assemblea, il segretario, il comitato di segreteria e il tesoriere. Il mandato del segretario, del comitato di segreteria e del tesoriere è di cinque anni. Può essere riconfermato.

Art. 5

L'assemblea è formata dai rappresentanti delle aggregazioni aderenti: uno per ciascuna nella persona del suo presidente (o, comunque, responsabile) a livello diocesano o un suo delegato. Il compito dell'assemblea è di deliberare orientamenti e programmi e di verificarne l'attuazione. Vi prende parte sempre il vicario episcopale per il laicato quale segno della presenza dell'arcivescovo. Vi possono prendere parte, senza diritto di voto, gli assistenti ecclesiastici delle singole aggregazioni. Si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del segretario, il quale funge da moderatore delle sedute, mentre redige il verbale un membro del comitato di segreteria. Le delibere sono approvate con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Al suo interno l'assemblea designa la terna per la nomina del segretario, elegge il comitato di segreteria, sceglie i rappresentanti della Consulta presso il Consiglio pastorale diocesano o presso altri organismi che ne fanno richiesta. L'assemblea può istituire, sempre al suo interno, commissioni incaricate di studiare particolari questioni e di riferirne in seduta assembleare.

Art. 6

Il segretario rappresenta la Consulta e svolge compiti di promozione, direzione, attuazione e verifica nel quadro degli orientamenti e programmi stabiliti dall’assemblea. È nominato dall'arcivescovo che lo sceglie da una terna di nominativi presentatagli dall'assemblea. Collabora con il vicario episcopale per il laicato nel tenere i rapporti con l'arcivescovo. Non rappresentando più il segretario l'aggregazione di appartenenza, quest'ultima ha diritto di designare un altro rappresentante nella Consulta.

Art. 7

Il comitato di segreteria è composto dal segretario che lo presiede, dal presidente diocesano dell'Azione Cattolica, dal presidente della Federazione diocesana delle confraternite e da altri cinque membri eletti dall'assemblea. Vi partecipa il vicario episcopale per il laicato. Il compito del comitato è di coadiuvare il segretario nel preparare l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea e nel curare l'attuazione di quanto stabilito dalla stessa assemblea. Al proprio interno il comitato sceglie il tesoriere.

Art. 8

Il tesoriere, nominato dal comitato di segreteria, è responsabile della gestione amministrativa della Consulta. Essa, infatti, può avvalersi, per eventuali proprie iniziative, di liberi contributi delle aggregazioni aderenti o di altre elargizioni chieste su proposta del comitato di segreteria e con l'approvazione dell'assemblea. A conclusione di ciascun anno sociale il tesoriere rende conto all’assemblea delle spese sostenute.

Art. 9

Modifiche allo statuto possono essere proposte dall’assemblea, con la presenza però di almeno due terzi delle aggregazioni aderenti, e diventano esecutive se approvate dall’arcivescovo.

 

X Cataldo Naro

Arcivescovo