| |
Statuto
della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali
Art. 1
La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali è
un organismo che riunisce i rappresentanti delle varie forme di
apostolato associato esistenti e operanti nell'arcidiocesi
nell'intento di aiutare l'arcivescovo nel renderle tutte
corresponsabilmente partecipi della missione evangelizzatrice della
Chiesa locale, coordinandone opportunamente le iniziative e
promovendo attivamente il loro incontro e la loro reciproca stima e
amicizia. La Consulta si propone, dunque, da un lato, di promuovere
la collaborazione delle aggregazioni aderenti, in comunione con
l'arcivescovo e ciascuna nel suo modo proprio, con gli indirizzi e
la programmazione pastorale della Chiesa diocesana e, dall' altro,
di sostenere l'identità ecclesiale e favorire una crescente maturità
laicale di ciascuna delle stesse aggregazioni aderenti.
Art. 2
Della consulta hanno diritto a fare parte tutte le
aggregazioni laicali che sono presenti e operanti nella Chiesa
diocesana e che, indipendentemente dal numero degli aderenti o dalla
consistenza delle loro iniziative, risultano riconosciute o erette o
comunque accolte dall'arcivescovo in quanto rispondenti ai requisiti
di ecclesialità indicati da Giovanni Paolo II nell'enciclica
Christifideles laici e ripresi nella nota pastorale
dell'episcopato italiano Le aggregazioni laicali nella Chiesa.
Art. 3
Per far parte della Consulta, ogni aggregazione
laicale presenta richiesta scritta all'arcivescovo. Fanno parte di
diritto, a motivo del loro particolare legame con la Chiesa
diocesana, e, quindi, senza bisogno di loro richiesta, l'Azione
Cattolica diocesana e la Federazione diocesana delle confraternite.
Art. 4
Organi della Consulta sono l'assemblea, il
segretario, il comitato di segreteria e il tesoriere. Il mandato del
segretario, del comitato di segreteria e del tesoriere è di cinque
anni. Può essere riconfermato.
Art. 5
L'assemblea è formata dai rappresentanti delle
aggregazioni aderenti: uno per ciascuna nella persona del suo
presidente (o, comunque, responsabile) a livello diocesano o un suo
delegato. Il compito dell'assemblea è di deliberare orientamenti e
programmi e di verificarne l'attuazione. Vi prende parte sempre il
vicario episcopale per il laicato quale segno della presenza
dell'arcivescovo. Vi possono prendere parte, senza diritto di voto,
gli assistenti ecclesiastici delle singole aggregazioni. Si riunisce
almeno tre volte l'anno su convocazione del segretario, il quale
funge da moderatore delle sedute, mentre redige il verbale un membro
del comitato di segreteria. Le delibere sono approvate con la
maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Al suo
interno l'assemblea designa la terna per la nomina del segretario,
elegge il comitato di segreteria, sceglie i rappresentanti della
Consulta presso il Consiglio pastorale diocesano o presso altri
organismi che ne fanno richiesta. L'assemblea può istituire, sempre
al suo interno, commissioni incaricate di studiare particolari
questioni e di riferirne in seduta assembleare.
Art. 6
Il segretario rappresenta la Consulta e svolge
compiti di promozione, direzione, attuazione e verifica nel quadro
degli orientamenti e programmi stabiliti dall’assemblea. È nominato
dall'arcivescovo che lo sceglie da una terna di nominativi
presentatagli dall'assemblea. Collabora con il vicario episcopale
per il laicato nel tenere i rapporti con l'arcivescovo. Non
rappresentando più il segretario l'aggregazione di appartenenza,
quest'ultima ha diritto di designare un altro rappresentante nella
Consulta.
Art. 7
Il comitato di segreteria è composto dal segretario
che lo presiede, dal presidente diocesano dell'Azione Cattolica, dal
presidente della Federazione diocesana delle confraternite e da
altri cinque membri eletti dall'assemblea. Vi partecipa il vicario
episcopale per il laicato. Il compito del comitato è di coadiuvare
il segretario nel preparare l'ordine del giorno delle sedute
dell'assemblea e nel curare l'attuazione di quanto stabilito dalla
stessa assemblea. Al proprio interno il comitato sceglie il
tesoriere.
Art. 8
Il tesoriere, nominato dal comitato di segreteria,
è responsabile della gestione amministrativa della Consulta. Essa,
infatti, può avvalersi, per eventuali proprie iniziative, di liberi
contributi delle aggregazioni aderenti o di altre elargizioni
chieste su proposta del comitato di segreteria e con l'approvazione
dell'assemblea. A conclusione di ciascun anno sociale il tesoriere
rende conto all’assemblea delle spese sostenute.
Art. 9
Modifiche allo statuto possono essere proposte dall’assemblea, con
la presenza però di almeno due terzi delle aggregazioni aderenti, e
diventano esecutive se approvate dall’arcivescovo.
X Cataldo Naro
Arcivescovo
|
|